Animali in condominio

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La legge n. 220/2012 di riforma dell’istituto condominiale, all’art. 1138 del c.c., c. 5, dispone che ‘le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici’. Solo un regolamento approvato all’unanimità, cioè da tutti i condòmini, sia in sede di assemblea, sia alla stipula dell’atto di acquisto dell’unità immobiliare, può stabilire diversamente ed impedire la detenzione di animali in casa.

La presenza di animali in un condominio va comunque regolamentata nel rispetto dei diritti e spazi di tutti.

L’allontanamento da parte del condominio può essere chiesto in presenza di specifiche condizioni che attengono i rischi per l’igiene o patologie dell’animale, verificate dall’ASL o da veterinari privati.

LIMITI ALLA PRESENZA DI ANIMALI DOMESTICI

La possibilità di tenere animali domestici in condominio genera la necessità di rispettare regole di condotta e limiti, il più delle volte già contenuti nel regolamento di condominio, che attengono al non creare disturbo, pericolo, etc.

I proprietari devono adoperarsi per garantire la quiete delle altre persone che vivono nello stabile; il rumore che supera la normale tollerabilità diventa un illecito, che va provato attraverso perizie o testimoni.

Gli animali non possono essere lasciati incustoditi nelle aree comuni; ad esempio i cani non possono non avere un guinzaglio o la museruola se aggressivi. I padroni hanno l’obbligo di adoperarsi perché non venga compromessa l’igiene dei luoghi, sono responsabili qualora si verifichino distruzioni o vengano imbrattate cose altrui, nonché in presenza di danni a cose e persone.

Qualora il padrone non provveda a curare adeguatamente l’igiene dell’animale, i vicini possono ricorrere al giudice per chiedere l’allontanamento dell’animale dal condominio o se lasciato per molto tempo da solo e in uno spazio inadeguato, il proprietario potrà essere denunciato e sanzionato per omessa custodia.

LIMITI ALLE RESTRIZIONI ALL’ANIMALE

In presenza di delibere che impongano restrizioni all’animale, ad esempio che limitino il passeggio nel giardino condominiale o la possibilità di usare le scale, le stesse possono essere annullate; così come se le restrizioni non sono poste espressamente all’ordine del giorno, possono ritenersi nulle.

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