Il proprietario e il conduttore hanno la possibilità di inserire, nel contratto di locazione, gli oneri dovuti per le spese condominiali.
Il conduttore è tenuto a pagare questi oneri al proprietario (il quale li verserà poi all’Amministratore), essendo parte attiva di un rapporto contrattuale e non condominiale. Infatti qualora non venissero versate le quote condominiali spettanti al conduttore, attraverso il proprietario, l’Amministratore ha il potere di agire legalmente nei confronti del proprietario, l’unico a potersi ritenere condòmino e quindi obbligato rispetto al condominio.
In mancanza di un accordo specifico tra proprietario e conduttore circa gli oneri condominiali, salvo patto contrario, a carico del conduttore sono previste, a titolo esemplificativo, le seguenti spese: pulizia, funzionamento e manutenzione ordinaria dell’ascensore, fornitura di acqua e di luce, riscaldamento e condizionamento dell’aria, spurgo di pozzi neri, antincendio, autoclave, citofono, grondaie, aree verdi, etc..
Queste spese, sono dovute dal conduttore, sempre in considerazione di un utilizzo ordinario perché qualora si trattasse di interventi straordinari, come ad es. sostituzione o installazione di impianti, la spesa è di competenza del proprietario.
Qualora gli oneri condominiali non sono predeterminati da un accordo tra proprietario e conduttore, e quest’ultimo chiedesse chiarimenti in merito alle spese da lui dovute, spetta al proprietario acquisire la documentazione dall’Amministratore e fornire poi i dovuti chiarimenti.
Si tenga presente, nell’interesse del proprietario, che gli oneri condominiali si prescrivono nel termine di due anni dall’ultima formale richiesta inviata tramite A/R. Pertanto, al fine di evitare che il conduttore non paghi gli oneri dovuti e sia tenuto a risponderne il proprietario, conviene agire celermente nei termini stabiliti.
Per aspetti attinenti la locazione, si rimanda alla normativa vigente in materia.